IL PROCEDIMENTO PER
CONVALIDA DI SFRATTO
Il procedimento per
convalida di sfratto, regolamentato dall'art. 657 c.p.c.
e seguenti, si colloca nell'ambito delle locazioni di
beni immobili ed è caratterizzato dalla specialità e
dalla sommarietà del rito. Trattasi
di procedimento che viene introdotto con atto di
citazione, avente effetti di natura sia sostanziale che
processuale, nonché avente natura c.d. complessa, perché deve
contenere sia ''l'intimazione'' (di licenza o di
sfratto) che la ''citazione'' (Cass. 9.3.1981, n. 1323).
Trattasi, inoltre, di procedimento che viene definito
con un provvedimento di
natura giurisdizionale definitivo (convalida) e
provvisorio (ordinanza non impugnabile), avente efficacia di
cosa giudicata sostanziale.
Nell'ambito del procedimento per convalida di sfratto
rientrano le seguenti tipologie: A) licenza per finita
locazione e sfratto per finita locazione; B) sfratto per
morosità.
A) LICENZA E SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE
La licenza per finita locazione deve essere
notificata al conduttore anteriormente alla scadenza del
contratto (contrariamente a quanto previsto per lo
sfratto per finita locazione, che deve essere notificato
successivamente alla scadenza, purché sia esclusa la
rinnovazione del contratto).
Con la notifica tempestiva dell'atto - che assume anche natura e funzione sostanziale di disdetta, qualora pervenga a controparte nel termine previsto dalla legge - si evita la rinnovazione del contratto. Il relativo procedimento si conclude con una condanna anticipata o c.d. ''condanna in futuro'', in quanto il giudice emette un provvedimento di convalida che produce i suoi effetti solo in epoca successiva alla data della sua emissione, ossia successivamente alla scadenza del contratto.
Il mandato alle liti conferito al difensore è riferito non solo alla rappresentanza processuale ma anche alla rappresentanza negoziale dell'istante. Inoltre, se è stata indicata nella licenza per finita locazione una data errata (antecedente a quella legale) il locatore (e per esso il suo difensore) può rettificare il termine finale di cessazione della locazione, ciò costituendo una ''emendatio libelli'' e non una ''mutatio libelli'' (Cass. 10.4.1992, n. 4390).
Sia la licenza per finita locazione che lo sfratto per
finita locazione presuppongono l'invio della
disdetta, ossia la comunicazione rivolta dal
locatore al conduttore (da recapitarsi almeno sei
mesi prima della scadenza per le locazioni ad uso
abitativo ed almeno dodici o diciotto mesi per quelle ad
uso diverso) per significare che,
alla scadenza prevista in contratto, lo stesso non sarà
rinnovato. Diverso dalla disdetta è il diniego di rinnovazione
del contratto alla prima scadenza, regolamentato
dall'art. 3 L. 431/98 per le locazioni ad uso abitativo
e dall'art. 29 L. 392/78 per le locazioni ad uso
diverso.
La disdetta:
- essendo atto unilaterale recettizio, si deve provare
che sia pervenuta all'indirizzo del destinatario (Cass.
28.9.1998, n. 9696);
- può essere contenuta anche in un atto processuale,
come l'atto di intimazione di licenza per finita
locazione (Cass. 2.8.1995, n. 8443);
- sarà onere del destinatario fornire la prova di non
avere avuto notizia della disdetta (Cass. 19.12.1997, n.
12866) o che la raccomandata non contenga la
dichiarazione di disdetta (Cass. 28.5.1991, n. 6024);
- per il principio della libertà di forma (se non è
prevista in contratto una particolare forma), la
disdetta può essere comunicata anche a mezzo di
telegramma o telex (Cass. 12.1.2006, n. 409), o con
raccomandata semplice con attestazione dell'ufficio
postale di averla consegnata (Cass. 24.1.1995, n. 804),
oppure anche in assenza di sottoscrizione, purché sia
ratificata dalla parte interessata con l'atto di
citazione (Cass. 23.11.1994, n. 9916), oppure con
raccomandata a mano (purché il destinatario sottoscriva
apposita ricevuta);
- può essere validamente comunicata con lettera
raccomandata anche da un mandatario incaricato
verbalmente dal locatore (Cass. 19.11.1995, n. 9890).
Legittimazione attiva
- non è necessaria la proprietà del bene, ma solo la sua
disponibilità (Cass. 11.11.1994, n. 9491), che non sia
di fatto, ma tragga origine da un rapporto o titolo
giuridico che comprenda il potere di trasferirne al
conduttore la detenzione od il godimento (Cass.
25.8.1982, n. 4714);
- in caso di sublocazione (se prevista nel contratto)
spetta al locatore nei confronti del conduttore
sublocatore;
- può agire chi ha acquistato a titolo derivativo la
proprietà o l'usufrutto del bene locato (ma non per
usucapione, non vi è legittimazione ad esperire l'azione
di sfratto: Cass. 26.10.1992, n. 11767);
- per successione mortis causa (l'erede o il legatario);
- in caso di decesso dell'usufruttuario, il nudo
proprietario;
- se vi sono più locatori, ciascuno dei comproprietari
può agire autonomamente in giudizio, in mancanza di
dissenso espresso degli altri locatori; che, se in
possesso di una quota maggioritaria, dovrebbero
costituirsi in giudizio per opporsi all'azione (Cass.
5.4.1995, n. 4005);
- se il trasferimento della proprietà avviene dopo la
cessazione del rapporto, ex art. 1602 c.c.,
legittimazione ad agire ha l'originario locatore (Cass.
5.5.2000, n. 5699).
Legittimazione passiva in caso di pluralità di
conduttori
- in caso di comunione legale tra coniugi, legittimato
passivo è solo il coniuge che ha stipulato il contratto
(Cass. 17.8.1990, n. 8370);
- sussiste litisconsorzio necessario di tutti i
conduttori in caso di sfratto per morosità (Cass.
11.11.1984, n. 6504);
- in caso di decesso del conduttore, succedono nel
contratto il coniuge, gli eredi e parenti ed affini con
lui abitualmente conviventi, il convivente more uxorio
(Corte Cost., sent. n. 404/1988), nonché, in caso di
separazione o scioglimento del matrimonio o degli
effetti civili dello stesso, l'altro coniuge, se il
diritto di abitare nella casa familiare gli sia stato
attribuito dal Giudice (Cass. 14.2.1992, n. 1831). Ciò
ex art. 6 L. 392/78;
- se, dopo la morte, restano nella detenzione
dell'immobile soggetti diversi da quelli indicati
nell'art. 6 L. 392/78, nei loro confronti dovrà proporsi
azione ordinaria di rilascio per detenzione senza
titolo;
- in caso di cessione del contratto, ex art. 36 L.
392/78, opponibile al locatore, il cessionario (e non il
conduttore originario; ma ciò ove il conduttore non
abbia liberato il conduttore cedente dalle obbligazioni:
Cass. 5305/96)
B) SFRATTO PER MOROSITA'
Il locatore può intimare al conduttore sfratto per morosità in caso di:
- mancato pagamento del canone (nella domanda di
convalida deve ritenersi contenuta anche la domanda di
risoluzione del contratto per inadempimento) trascorsi
20 gg. dal termine concordato in contratto ;
- mancato pagamento degli oneri necessari per un importo
superiore a due mensilità del canone (art. 5 L. 392/78 -
Corte Cost. n. 377/1988 - Corte Cass. 24.11.2004, n.
22369);
Il canone deve essere pagato in contanti ed al
domicilio del locatore, salvo diversa previsione
contrattuale.
Non ha valore liberatorio:
- l'invio di un vaglia (Cass. 23.1.2006, n. 1226);
- l'invio di un assegno (ove tale modalità non
sia prevista nel contratto: Cass. 21.12.2004, n. 23695);
- il deposito dell'importo dei canoni su di un libretto
bancario (Cass. 26.3.81, n. 1770);
- l'adempimento dell'obbligazione da parte di un terzo
in presenza del rifiuto del locatore (Cass. 13.1.2002,
n. 1).
Il procedimento per convalida di sfratto non si applica
in caso di:
a) avvenuta cessazione del rapporto di locazione (non
ammissibilità, poi, dello sfratto per morosità);
b) occupazione di fatto dell'immobile (senza titolo) se
nell'immobile sono rimasti soggetti diversi da quelli
previsti dall'art. 6 della l. 392/78 (subentro nel
contratto) (Cass. 22.5.2001, n. 6965). Esempio: erede
non convivente;
c) diniego motivato di rinnovazione del contratto alla
prima scadenza (art. 29 L. 392/78 e art. 3 L. 431/98) -
Apposito procedimento previsto dall'art. 30 della L.
392/78 (con ricorso);
d) comodato di beni immobili urbani (Cass. 15.1.2003, n.
485);
e) affitto di azienda, quando l'oggetto del contratto è
costituito da un complesso unitario di beni immobili e
mobili organizzati globalmente per la produzione di beni
e servizi (Cass. 4.2.2004, n. 1243) - necessità
dell'azione ordinaria di cognizione, ex art. 447 bis
c.p.c. (rito locatizio);
f) contratto di pensione e di alloggio in residence
(Cass. 4.2.1987 n. 1067);
g) contratto di leasing immobiliare (c.d. contratto
tripartito: finanziamento, locazione, promessa di
vendita);
h) rapporti agrari (Cass. 4.1.2000, n. 77) di competenza
esclusiva delle sezioni specializzate agrarie del
Tribunale;
i) locazione di fatto prevista dall'art. 13, 5° c.,
L. 431/98, per nullità insanabile del contratto, per
mancanza della forma scritta del contratto (art. 1 L.
431/98) o per mancanza di registrazione, ex art. 1, c.
346, L. 311/2004 - c.d. ''legge finanziaria'', a
decorrere dal 1.1.2005);
j) l'intervenuta risoluzione anticipata del contratto
per mutuo consenso delle parti;
k) affitto di beni immobili produttivi ex art 1615 c.c.,
come la concessione dello sfruttamento di un terreno
quale cava per estrarre materiale inerte (Cass. n.
6039/98).