L'AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI

Un incidente stradale derivante dalla circolazione di autoveicoli può comportare un danno alle cose (ad es.: danneggiamento dell’autovettura, degli oggetti trasportati sull’autovettura, degli oggetti indossati dal soggetto coinvolto nell’incidente, ecc.) oppure un danno alle persone (lesioni fisiche riportate dal soggetto coinvolto nell’incidente), per la cui reintegrazione il soggetto legittimato può inoltrare richiesta di risarcimento danni all’assicuratore. I soggetti danneggiati da un incidente stradale possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) proprietario o altro titolare di diritto sull’autovettura danneggiata e/o conducente dell’autovettura danneggiata; 2) terzo trasportato; 3) pedone.

Il codice delle assicurazioni, approvato con D.Lgs 209/05, ha individuato i destinatari della richiesta risarcitoria - nel caso di incidente verificatosi tra veicoli identificati e regolarmente assicurati - prevedendo, all’art. 149, la facoltà del proprietario (o di altro titolare di diritto sull’autovettura danneggiata) e/o del conducente dell’autovettura danneggiata di richiedere tutti i danni (a cose e fisici) all'impresa di assicurazione garante per la RCA del veicolo utilizzato (procedura d’indennizzo diretto) nonché, all’art. 141, la facoltà del terzo trasportato di richiedere tutti i danni (a cose e fisici) all'impresa di assicurazione del veicolo sul quale questi era a bordo al momento del sinistro e ciò a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. In entrambi i casi trattasi di mera facoltà e non di obbligo (Corte costituzionale, 13 giugno 2008, n. 205; Corte Costituzionale, 19 giugno 2009, n. 180) in quanto la normativa tende a rafforzare la tutela del danneggiato (c.d. soggetto debole) concedendogli, alternativamente, anche la  possibilità di far valere i suoi diritti nei confronti  dell’assicuratore del responsabile civile, mediante il ricorso alla c.d. azione diretta  (unico rimedio esperibile dal pedone vittima di un incidente stradale).

L’art. 283 del D.Lgs 209/05 disciplina l’attività del Fondo di garanzia per le vittime della strada che assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da:

a) veicoli o natanti non identificati per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);

b) veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);

c) veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose. In questa ipotesi si distinguono tre procedure:

c.1) Liquidazione dei danni a cura dell'Impresa Designata (art. 286 del Codice delle Assicurazioni Private): - sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari Liquidatori non siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, ai sensi dell'art. 293 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ovvero non si sia proceduto al trasferimento del portafoglio delle imprese in l.c.a. ad Imprese Cessionarie: la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente all'Impresa Designata competente per territorio che provvede, ove ne ricorrano i presupposti, ad erogare l'indennizzo al danneggiato; l'eventuale azione giudiziaria deve essere esercitata nei confronti dell'Impresa Designata competente per territorio. Nel giudizio deve essere convenuto anche il Commissario Liquidatore.

c.2) Liquidazione dei danni a cura del Commissario Liquidatore dell'Impresa in liquidazione coatta (art. 293 del Codice delle Assicurazioni Private): - sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari Liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, ai sensi dell'art. 293 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti: la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente nei confronti del Commissario Liquidatore. L'eventuale azione giudiziaria deve essere esercitata nei confronti della Procedura.

c.3) Liquidazione dei danni a cura dell'Impresa Cessionaria (Legge n. 738 del 24.11.1978): - sinistri causati da assicurati con polizze di Imprese il cui portafoglio r.c. auto è stato trasferito ad altra Compagnia: la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata direttamente alle Imprese Cessionarie, nei confronti delle quali va anche esercitata l'eventuale azione giudiziaria. Nel giudizio deve essere convenuto anche il Commissario Liquidatore;

d) veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, provvede al risarcimento del danno anche nei seguenti casi:

d-bis) sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (art. 283, comma 1, lett. d-bis);

d-ter) sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (art. 283, comma 1, lett. d-ter). 

Il danneggiato da un incidente stradale dovrà far precedere l’instaurazione dell’azione giudiziaria da una richiesta stragiudiziale di risarcimento danni (cd costituzione in mora), da inoltrare all’assicuratore e seguita dal decorso dello spatium deliberandi di sessanta giorni per i sinistri con soli danni a cose e di novanta giorni per i sinistri con sole lesioni o con lesioni e danni a cose. Tale richiesta stragiudiziale dovrà essere munita di tutti i requisiti previsti dall’art. 148 D.Lgs 209/05, pena l’improponibilità della successiva domanda giudiziaria. Nel caso di domanda di risarcimento danni rivolta al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (da inviare per conoscenza anche alla Consap, pena l’improponibilità della successiva domanda giudiziaria), lo spatium deliberandi sarà in ogni caso di sessanta giorni ad eccezione dell’ipotesi prevista dall’art. 283 lett. c), secondo cui l’azione potrà essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno (art. 287 D.Lgs 209/05).