LA MEDIAZIONE CIVILE

Il D.Lgs 28/2010 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della mediazione.  Si tratta di un'attività professionale svolta da un soggetto terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, qualora siano le parti a richiederlo oppure in caso di mancato accordo tra le parti. Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo (a differenza di quanto accade nell’arbitrato).

Preliminarmente, occorre evidenziare che, nel caso in cui l’avvocato riceva l’incarico di prestare un’attività professionale, questi è obbligato ad informare il proprio cliente – all’atto del conferimento dell’incarico - della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs 28/2010 e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto, pena l’annullabilità del contratto tra l'avvocato ed il proprio assistito.

La mediazione deve essere esperita obbligatoriamente, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, nelle seguenti materie: - condominio; - diritti reali; - divisione; - successioni ereditarie; - patti di famiglia; - locazione; - comodato; - affitto di aziende; - risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; - contratti assicurativi, bancari e finanziari. 

Nelle altre controversie, diverse da quelle sopra elencate, il ricorso all’istituto della mediazione rappresenta una mera facoltà delle parti, a patto che si tratti sempre di diritti disponibili.

L’obbligo della mediazione non è previsto per i seguenti procedimenti: - procedimento d’ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; - procedimenti per convalida o licenza di sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’art. 667 c.p.c.; - procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 co. 3 c.p.c.; - procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; - procedimenti in camera di consiglio; - azione civile esercitata nel processo penale. Inoltre, la mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

La mediazione s’introduce con una semplice domanda rivolta al relativo organismo (ente pubblico o privato, iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia) avente sede nel circondario al quale appartiene il giudice territorialmente competente, proposta senza formalità e contenente i seguenti elementi: - indicazione dell'organismo investito; - parti; - oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti possono scegliere liberamente l'organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda (in quanto la litispendenza si determina nel momento in cui la domanda di mediazione è comunicata alla controparte, ai sensi dell’art. 8). Una volta avviata la mediazione, il mediatore designato dal responsabile dell'organismo organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia. L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice (previa verifica della regolarità formale e del rispetto dei principi di ordine pubblico e di norme imperative)  e diventa esecutivo, così come è datato di esecutività l'accordo munito della sottoscrizione degli avvocati (la cui assistenza professionale è sempre obbligatoria) di tutte le parti che hanno preso parte al procedimento di mediazione. Nel caso di mancato accordo, il mediatore può formulare una proposta di risoluzione della lite che le parti possono accettare o meno.

La mancata partecipazione della controparte al procedimento di mediazione, in assenza di cause giustificative, può essere valutata dal giudice, nel successivo eventuale giudizio, per trarne argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.. La Relazione Ministeriale ha ricompreso nelle cause giustificative la mancata partecipazione della controparte perché convocata dinanzi ad un organismo privo di competenza specifica oppure privo di collegamento con i fatti della lite ovvero con la sua residenza o il suo domicilio (dato che la normativa non impone un criterio di competenza territoriale in senso proprio).

Il procedimento di mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge in tre mesi, decorrenti dal deposito della domanda.

Il mancato esperimento del tentativo di mediazione, nella materie in cui è prevista l’obbligatorietà, comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale che, a pena di decadenza, deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza. Qualora il giudice rilevi che la mediazione obbligatoria non è stata esperita, questi fissa alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, pena l’estinzione del processo. Qualora il giudice rilevi, invece, che la mediazione è già iniziata ma non ancora conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, ossia a distanza di tre mesi dalla presentazione dell’istanza. L’art. 5 condiziona la procedibilità della domanda giudiziale al tentativo di mediazione; pertanto, in tutti i casi in cui vi sia l’introduzione nel processo di nuove domande dovrebbe essere, a rigore, necessario l’esperimento del tentativo di mediazione (a titolo esemplificativo: - domanda riconvenzionale, - intervento dei terzi, - chiamata del terzo ad opera di una delle parti).

All’esito del procedimento civile, se il provvedimento del giudice corrisponde integralmente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa, e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento di una sanzione pari al contributo unificato. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezioni ragioni, può nondimento escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, i motivi che hanno determinato il  provvedimento sulle spese di cui all’articolo precedente.    

Il verbale di mediazione è esente dall’imposta di registro fino alla concorrenza di € 50.000,00. Alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino alla concorrenza di € 500,00 e, in caso d’insuccesso, fino alla concorrenza di € 250,00.  

Per accedere alla mediazione entrambe le parti devono corrispondere le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40,00. Inoltre, sempre entrambe le parti devono corrispondere anche le spese di mediazione, che dipendono dal valore della controversia.  La tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 ha previsto il seguente tariffario, operante solo relativamente agli organismi pubblici:

- fino ad € 1.000,00 = € 65,00;

- da € 1.001,00 fino ad € 5.000,00 =  € 130,00;

- da € 5.001,00 fino a € 10.000,00 = € 240,00;

- da € 10.001,00 fino ad € 25.000,00 = € 360,00;

- da € 25.001,00 fino ad € 50.000,00 = € 600,00;

- da € 50.001,00 fino ad € 250.000,00 = € 1.000,00;

- da € 250.001,00 fino ad € 500.000,00 = € 2.000,00;

- da € 500.001,00 fino ad € 2.500.000,00 = € 3.800,00;

- da €  2.500.000,00  fino ad € 5.000.000,00 = € 5.200,00;

- oltre € 5.000.000,00 = € 9.200,00.

Gli organismi privati iscritti nel Registro Ministeriale hanno invece un proprio tariffario, che deve sempre essere approvato dal Ministero della Giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti.

Da ultimo, occorre evidenziare che il legislatore ha contemplato, accanto all’istituto della mediazione obbligatoria e quella facoltativa, l’istituto della mediazione endoprocessuale o demandata. Ricorre tale ipotesi quando il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, invita le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non  è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito il giudice fisserà la nuova udienza dopo quattro mesi e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegnerà contestualmente alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione, pena l'estinzione del giudizio.