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ABOLIZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DELL'AVVOCATO

Prima dell'entrata in vigore della L. 27/12, di conversione del D.L. n. 1/12, il pagamento del compenso all’avvocato era regolato a livello normativo dalla tariffa professionale forense approvata con Decreto del Ministero della Giustizia n. 127/04. Detta tariffa prevedeva che il compenso dell'avvocato fosse determinato,  cumulativamente, da: 1) spese o esborsi; 2) diritti - fissi nel loro ammontare, con aumento in base al valore della causa, come da Tariffa Professionale Forense; 3) onorari - variabili tra un minimo ed un massimo, con aumento di entrambi in base al valore della causa, come da Tariffa Professionale Forense.

 

Le spese o esborsi rappresentano tutte quelle spese vive che deve sostenere l’avvocato per la gestione di una pratica (a titolo esemplificativo: marche da bollo, contributo unificato, notifiche, fogli, fascicoli, inchiostro per stampa, invio corrispondenza, ecc), i diritti rappresentavano la remunerazione dovuta all’avvocato per il compimento di un’attività materiale, mentre gli onorari rappresentavano la remunerazione dovuta all’avvocato per il compimento di un’attività intellettuale. Pertanto (ed a titolo esemplificativo), qualora l’avvocato riceveva incarico da un proprio cliente, per sollecitare con una mera missiva il pagamento di una somma di denaro a controparte, presunto debitore, il suddetto professionista poteva richiedere al proprio assistito il pagamento delle spese vive (fascicolazione pratica, corrispondenza, ecc.), il pagamento dei diritti (per avere materialmente scritto la lettera di costituzione in mora) ed il pagamento degli onorari (per aver profuso nella redazione della lettera un lavoro intellettuale, diretto a far valere le ragioni del proprio cliente e la responsabilità della controparte).

 

La L. 27/12, di conversione del D.L. n. 1/12, ha abolito la determinazione del compenso degli avvocati sulla base delle tariffe professionali, compenso oggi determinato facendo riferimento ai criteri determinati dal Regolamento del Ministero della Giustizia approvato con Decreto del 10 marzo 2014, n. 55 – G.U. n. 77 del 2 aprile 2014.  Le voci di parcella sopraindicate, inoltre, andranno maggiorate delle spese generali (importo dovuto nella misura del 15 %, secondo l'art. 2 D.M.55/14), del contributo previdenziale (importo dovuto nella misura del 4%) e dell'I.V.A. (importo dovuto nella misura del 22%).


Inoltre, l'art. 13 della L. 247, del 31/12/2012 (nuova legge professionale forense) prevede quanto segue:

1.  l'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito;

2.  il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale;

3.   la pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione;

4.   sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa;

5.    il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale;

6.    i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

STUDIO LEGALE MARANO

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