Prima
dell'entrata
in
vigore
della L.
27/12,
di
conversione
del D.L.
n. 1/12,
il
pagamento
del
compenso
all’avvocato
era
regolato
a
livello
normativo
dalla tariffa professionale forense
approvata
con
Decreto
del
Ministero
della
Giustizia
n.
127/04.
Detta
tariffa
prevedeva
che il
compenso
dell'avvocato
fosse
determinato,
cumulativamente,
da: 1)
spese o
esborsi;
2)
diritti
- fissi
nel loro
ammontare,
con
aumento
in base
al
valore
della
causa,
come da
Tariffa
Professionale
Forense;
3)
onorari
-
variabili
tra un
minimo
ed un
massimo,
con
aumento
di
entrambi
in base
al
valore
della
causa,
come da
Tariffa
Professionale
Forense.
Le spese
o
esborsi
rappresentano
tutte
quelle
spese
vive che
deve
sostenere
l’avvocato
per la
gestione
di una
pratica
(a
titolo
esemplificativo:
marche
da
bollo,
contributo
unificato,
notifiche,
fogli,
fascicoli,
inchiostro
per
stampa,
invio
corrispondenza,
ecc), i
diritti
rappresentavano
la
remunerazione
dovuta
all’avvocato
per il
compimento
di
un’attività
materiale,
mentre
gli
onorari
rappresentavano
la
remunerazione
dovuta
all’avvocato
per il
compimento
di
un’attività
intellettuale.
Pertanto
(ed a
titolo
esemplificativo),
qualora
l’avvocato
riceveva
incarico
da un
proprio
cliente,
per
sollecitare
con una
mera
missiva
il
pagamento
di una
somma di
denaro a
controparte,
presunto
debitore,
il
suddetto
professionista
poteva
richiedere
al
proprio
assistito
il
pagamento
delle
spese
vive
(fascicolazione
pratica,
corrispondenza,
ecc.),
il
pagamento
dei
diritti
(per
avere
materialmente
scritto
la
lettera
di
costituzione
in mora)
ed il
pagamento
degli
onorari
(per
aver
profuso
nella
redazione
della
lettera
un
lavoro
intellettuale,
diretto
a far
valere
le
ragioni
del
proprio
cliente
e la
responsabilità
della
controparte).
La L.
27/12,
di
conversione
del D.L.
n. 1/12,
ha
abolito
la
determinazione
del
compenso
degli
avvocati
sulla
base
delle
tariffe
professionali,
compenso
oggi
determinato
facendo
riferimento
ai
criteri
determinati
dal Regolamento del Ministero della Giustizia approvato con
Decreto
del 10 marzo
2014, n. 55 –
G.U. n. 77 del 2 aprile
2014.
Le voci
di
parcella
sopraindicate,
inoltre,
andranno
maggiorate
delle
spese
generali
(importo
dovuto
nella
misura
del
15 %,
secondo
l'art. 2
D.M.55/14),
del
contributo
previdenziale
(importo
dovuto
nella
misura
del 4%)
e
dell'I.V.A.
(importo
dovuto
nella
misura
del
22%).
Inoltre, l'art. 13 della L. 247, del 31/12/2012 (nuova legge professionale forense) prevede quanto segue:
1. l'avvocato può
esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può
essere svolto a titolo gratuito;
2. il compenso spettante al
professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento
dell'incarico professionale;
3. la pattuizione dei compensi è libera:
è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente
ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione
della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a
percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non
soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione;
4. sono vietati i patti con i quali
l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene
oggetto della prestazione o della ragione litigiosa;
5. il professionista è tenuto, nel
rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello
della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli
oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico;
a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che
conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione,
distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale;
6. i parametri indicati nel decreto
emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o
successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni
caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale
dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa
nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.